Regesto
Art. 960 cpv. 1 n. 2 CC, art. 106 segg. LEF; alienazione di fondi sequestrati; procedura di rivendicazione.
L'Ufficiale, che pignora ad istanza del creditore sequestrante i fondi i precedenza sequestrati, non deve avviare una procedura di rivendicazione nel caso in cui il debitore abbia alienato tali fondi dopo l'iscrizione della restrizione della facoltŕ di disporre (consid. 5.1).
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Referenzen
Artikel: Art. 960 cpv. 1 n. 2 CC