Regesto
Art. 58 cpv. 1 Cost.; portata.
La garanzia del giudice costituzionale concerne anche le autorità penali inquirenti e di accusa, nella misura in cui esse esercitano funzioni giurisdizionali (consid. 2a; cambiamento della giurisprudenza).
Condizioni alle quali l'art. 58 cpv. 1 Cost. è applicabile ai rappresentanti della Procura pubblica nel cantone di Zurigo (consid. 2b e 2c).
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