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Regesto

Art. 50 DPA: 1. Il cpv. 3 di questa disposizione autorizza qualsiasi interessato, colpito direttamente da una perquisizione ordinata in applicazione del DPA, ad opporsi a tale misura (consid. 1).
2. Il banchiere è tenuto a testimoniare senza riserve nel quadro delle leggi federali e cantonali che stabiliscono l'obbligo d'informare e di testimoniare in giudizio. Le disposizioni della LTB e della LIP, che conferiscono alle banche un diritto di discrezione più esteso, suscettibile d'essere assimilato in certo modo a un segreto professionale paragonabile a quello degli avvocati, notai ecc., sono applicabili soltanto nel quadro dei procedimenti di controllo previsti da tali leggi, e non in quello dei procedimenti penali (consid. 3a).
3. Dovendo il segreto bancario essere salvaguardato fuori dei procedimenti penali, la perquisizione presso una banca è consentita soltanto ove sia giustificata da sospetti precisi e obiettivamente fondati, ove sia rispettato il principio della proporzionalità, ove l'oggetto della misura sia circoscritto in modo sufficientemente preciso e, nel caso in cui la banca non sia implicata nel procedimento penale, ove la perquisizione non sia fondata su fatti od elementi scoperti nel corso di un procedimento di controllo nel cui quadro è garantito il segreto bancario (consid. 3b).
4. Una volta che un procedimento penale amministrativo sia stato aperto in seguito ad informazioni non raccolte nel corso di un procedimento di controllo, tutti gli elementi acquisiti possono essere utilizzati senza riserve a carico degli imputati. Per converso, non possono essere utilizzati in alcun caso a carico di un terzo non implicato nel procedimento (consid. 3c).
Art. 26 DPA: La Camera d'accusa esaurisce la propria competenza nel decidere sui reclami relativi alle operazioni d'inchiesta. Essa non è competente a statuire su questioni di merito, come, ad esempio, quella concernente la prescrizione dell'azione penale (consid. 4).
Art. 17 cpv. 1 OG: Poiché la Camera d'accusa è una sezione penale del Tribunale federale, le sue deliberazioni e le sue votazioni non sono pubbliche (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 50 DPA, Art. 26 DPA, Art. 17 cpv. 1 OG