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Regesto

Diritto di prelazione secondo l'art. 6 LPF.
1. Valore litigioso (art. 46 OG) (consid. 1).
2. Al titolare di un diritto di prelazione su un'azienda agricola spetta, nei confronti del proprietario iscritto a registro fondiario (acquirente o venditore) l'azione per l'assegnazione giudiziaria della proprietà (consid. 2).
3. Il diritto di prelazione dell'art. 6 cpv. 2 LPF si riferisce pure a parti essenziali di un'azienda agricola (consid. 3).
4. Il diritto di prelazione della LPF si applica egualmente a piccole aziende agricole. La razionalità e la redditività dell'azienda non sono determinanti (consid. 4).
5. Per soggiacere al diritto di prelazione della LPF, la particella venduta non deve solo essere appartenuta ad un'azienda agricola, ma deve pure presentare essa medesima un carattere agricolo. Quando questo requisito non è adempiuto? (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 46 OG