Regesto
Abbandono del procedimento; confisca accessoria e confisca indipendente (art. 320 cpv. 2 seconda frase, art. 329 cpv. 4 seconda frase e art. 376 CPP; art. 70 CP); confisca nei confronti di una persona giuridica per la quale l'imputato ha agito.
Se un procedimento penale č abbandonato dal pubblico ministero dopo lo svolgimento dell'istruzione oppure dal giudice a causa dell'impedimento a procedere della prescrizione, la confisca di oggetti e valori patrimoniali dev'essere pronunciata nel decreto di abbandono rispettivamente nell'ordinanza di abbandono e una procedura indipendente di confisca non entra in considerazione. La confisca nei confronti di una persona giuridica, per la quale l'imputato ha agito, č ordinata o a titolo accessorio nel procedimento penale contro l'imputato o, se un tale procedimento non puň essere svolto, nell'ambito di una procedura indipendente di confisca contro la persona giuridica (consid. 2).
Inhalt
Ganzes Dokument
Regeste:
deutsch
französisch
italienisch
Referenzen
Artikel: art. 376 CPP, art. 70 CP