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Regesto

Art. 397 CP, presupposti della revisione.
1. Questioni di fatto e questioni di diritto (consid. 2b).
2. La novità di un fatto non può essere negata per il motivo che il richiedente si fonda, per dimostrarla, su di un mezzo di prova non nuovo (consid. 3a).
3. Un motivo di revisione disatteso in un primo procedimento di revisione perché privo di rilevanza può essere addotto, nel quadro di un secondo procedimento di revisione, cumulativamente con altri fatti o mezzi di prova nuovi, ai fini di una valutazione globale (consid. 3b).
4. Distinzione tra procedura relativa alla domanda di revisione e procedura di rinvio in seguito ad accoglimento della domanda di revisione (consid. 4b).
5. Per decidere sulla rilevanza, vanno esaminati due aspetti: il primo concerne le condizioni alle quali può ritenersi che il fatto nuovo sia provato e che esista il nuovo mezzo di prova; il secondo riguarda la verosimiglianza di una modifica della sfera dei fatti (consid. 4c).
6. Un fatto nuovo va considerato come dimostrato ove sia possibile provarlo, ossia ove la sua prova non sia esclusa (consid. 4d-f; cambiamento e precisazione della giurisprudenza).
7. Deve risultare verosimile una modifica dello stato dei fatti, suscettibile di dar luogo a una decisione più favorevole (consid. 5a; precisazione della giurisprudenza).
8. Qualora siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (consid. 5b).

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Referenzen

Artikel: Art. 397 CP