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Regesto

Art. 5 n. 1 e n. 4 CEDU, art. 10 cpv. 2 e art. 31 cpv. 4 Cost., art. 76a e art. 80a LStr, art. 83 lett. d n. 1 LTF; ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico contro una sentenza del Tribunale amministrativo federale relativa alla carcerazione amministrativa pronunciata dalla SEM; diritto ad un esame il più rapido possibile della carcerazione da parte di un'autorità giudiziaria; condizioni della carcerazione nell'ambito della procedura Dublino.
Il ricorso in materia di diritto pubblico contro la pronuncia di una carcerazione amministrativa è ugualmente ammissibile quando sussiste un nesso funzionale tra la carcerazione e una procedura d'asilo e quando l'esame giudiziario della carcerazione viene eseguito non da un'autorità cantonale, bensì dal Tribunale amministrativo federale (consid. 1).
Se l'interessato chiede per la prima volta un esame giudiziario della carcerazione, questo deve avere luogo il più rapidamente possibile. Il termine di otto giorni di cui all'art. 80a cpv. 4 LStr non si applica al primo esame giudiziario di una carcerazione, bensì all'esame di una successiva richiesta di scarcerazione (consid. 3).
Il semplice fatto che una persona abbia chiesto l'asilo in un altro Stato Dublino non giustifica la sua carcerazione. Affinché possa essere pronunciata una carcerazione in virtù dell'art. 76a LStr occorre che vi siano indizi concreti di un importante rischio che l'interessato intenda sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 5 n. 1 e n. 4 CEDU, art. 10 cpv. 2 e art. 31 cpv. 4 Cost.