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Regesto

Liberazione dal segreto professionale dell'avvocato.
Sanzionamento professionale e penale in caso di violazione del segreto professionale dell'avvocato, motivi giustificativi (consid. 4.1). Né l'art. 321 cifra 2 CP, né l'art. 13 LLCA indicano i criteri determinanti per la liberazione dal segreto (consid. 4.2). Dopo l'unificazione a livello federale del diritto che regola la professione di avvocato, i criteri determinanti vanno desunti dal solo diritto federale (consid. 4.3.1); in ogni caso, la concessione di una liberazione dal segreto richiede per lo meno il sussistere delle condizioni per ammettere un motivo giustificativo ai sensi del diritto penale (consid. 4.3.2). Un avvocato che intende procedere all'incasso di onorari scoperti ha di regola un interesse degno di protezione alla liberazione dal segreto; egli deve tuttavia spiegare per quali ragioni non ha potuto provvedere alla loro copertura per mezzo della richiesta di un anticipo (consid. 4.3.3).

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Referenzen

Artikel: art. 13 LLCA