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Regesto

Art. 9 cpv. 1 LPC; art. 30 OPC-AVS/AI; art. 25 cpv. 2 LPGA; inizio del termine relativo di perenzione di un anno.
Dall'art. 9 cpv. 1 LPC, giusta il quale la prestazione complementare viene di regola fissata per la durata di un anno e dev'essere di conseguenza ricalcolata ogni anno, non puň dedursi che l'organo esecutivo delle PC sia per legge ragionevolmente a conoscenza del carattere eventualmente erroneo del conteggio e dell'accertamento iniziale del diritto alla prestazione, come invece avviene nell'ambito del riesame periodico, ma almeno ogni quattro anni, delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 30 OPC-AVS/AI (consid. 3.1).

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Referenzen

Artikel: Art. 9 cpv. 1 LPC, art. 30 OPC-AVS/AI, art. 25 cpv. 2 LPGA