Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 22 cpv. 3 LAI in relazione con l'art. 19 OAI; art. 18 cpv. 1bis e 1ter LADI (nella versione introdotta dal decreto federale del 16 dicembre 1994 concernente provvedimenti di risanamento nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione), rispettivamente art. 18 cpv. 1 e 1bis LADI (nel tenore introdotto dalla novella legislativa del 23 giugno 1995) in relazione con l'art. 6a cpv. 2 OADI (introdotto con la modificazione dell'OADI dell'11 dicembre 1995).
L'indennità giornaliera versata dall'assicurazione per l'invalidità durante la ricerca di un impiego giusta l'art. 19 cpv. 1 OAI non può continuare ad essere erogata nel periodo di attesa di cinque giorni previsto dall'art. 18 LADI e applicabile qualora siano adempiuti i presupposti del diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 22 cpv. 3 LAI, art. 19 OAI, art. 18 cpv. 1bis e 1ter LADI, art. 18 cpv. 1 e 1bis LADI mehr...