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Regesto

Art. 8 cpv. 3 LPGA; art. 28 cpv. 2bis e 2ter LAI; art. 27bis OAI; metodo misto di valutazione dell'invalidità; perdita computabile nell'economia domestica dovuta all'invalidità; aiuto dei familiari (obbligo di ridurre il danno).
Conferma della giurisprudenza sul metodo misto di valutazione dell'invalidità: non è decisivo il grado dell'attività lucrativa ragionevolmente esigibile dalla persona assicurata in buona salute, bensì la misura in cui quest'ultima ipoteticamente, vale a dire senza danno alla salute, ma altrimenti nelle medesime condizioni, effettivamente eserciterebbe un'attività lucrativa (consid. 3.3). Se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari (consid. 4.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 8 cpv. 3 LPGA, art. 28 cpv. 2bis e 2ter LAI, art. 27bis OAI