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Regesto

Art. 7 cpv. 1 LAMI: Libero passaggio.
- Obbligo legale delle casse malati di informare quanto interviene un motivo di libero passaggio (consid. 2a).
- Se una cassa malati non si adegua, o non si adegua tempestivamente, all'obbligo di informare e per questo fatto l'assicurato non può esercitare il diritto di libero passaggio nel termine legale di tre mesi, tale diritto decade (consid. 2b).
Art. 4 Cost.: Protezione della buona fede.
- Pretesa ad un trattamento in deroga alla legge sulla base della protezione della buona fede, se un'informazione imposta legalmente non ha luogo (consid. 3).
- Il principio di parità di trattamento dei membri di una cassa, derivato dall'art. 3 cpv. 3 LAMI, non costituisce una regola speciale direttamente deducibile dalla legge che esclude il richiamo alla tutela della buona fede (consid. 4a-c).
- Obblighi della cassa malati in riferimento all'onere dei premi, quand'essa in violazione del suo dovere legale di informare rende impossibile a un suo membro l'esercizio del diritto al libero passaggio (consid. 4d).

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Referenzen

Artikel: Art. 7 cpv. 1 LAMI, Art. 4 Cost., art. 3 cpv. 3 LAMI