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Regesto

Art. 173, 177 CP.
1. L'onere di esporre i fatti di causa non implica che l'avvocato abbia diritto di formulare qualsiasi affermazione concernente l'oggetto della vertenza e lesiva dell'onore della controparte, ove egli non sia in grado di presumere secondo buona fede, dopo aver esaminato diligentemente gli elementi di cui dispone, che tale affermazione corrisponda alla realtà e possa essere debitamente provata (consid. 2e).
2. Chi afferma che uno scritto è l'espressione della più grande infamia umanamente concepibile lede l'onore dell'autore di tale scritto (consid. 4a).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 173, 177 CP