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Regesto

Art. 2 cpv. 1bis LPC.
- Le nozioni di "casa" e di "ricovero" ai sensi del suddetto disposto sono concetti di diritto federale. Richiamo della dottrina e della giurisprudenza.
- L'art. 2 cpv. 1bis LPC non consente ai Cantoni di limitare diversamente l'assunzione, da parte dell'ordinamento delle PC, delle spese di soggiorno in una casa, in un ricovero o in un istituto ospedaliero, a dipendenza del fatto che queste istituzioni siano o meno state riconosciute dalle autorità cantonali. In tal senso, l'art. 13 cpv. 1 lett. f dell'Ordinanza d'esecuzione sulle prestazioni complementari del Canton Giura è contrario al diritto federale.

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Referenzen

Artikel: Art. 2 cpv. 1bis LPC