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Regesto

Art. 53c e 53d LPP; art. 27g cpv. 1bis OPP 2 (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011); liquidazione totale di una fondazione padronale di beneficenza.
Per la data determinante della liquidazione, non è arbitrario fondarsi sul momento in cui la decisione di liquidazione è stata resa o su quello dell'esecuzione degli impegni assunti dal consiglio di fondazione; la conoscenza della cerchia delle persone interessate è per contro un criterio estraneo alla materia (consid. 4.3). Il principio della parità di trattamento non è violato se i beneficiari di un'indennità in capitale - contrariamente agli assicurati attivi e ai beneficiari di rendite - non sono presi in considerazione nel piano di ripartizione (consid. 5.4). In caso di liquidazione di una fondazione padronale di beneficenza un bilancio tecnico assicurativo è superfluo (consid. 6.2.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 53c e 53d LPP, art. 27g cpv. 1bis OPP 2