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Regesto

Art. 14 cpv. 4, 5 e 6 LPC; rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.
La soglia federale minima dell'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC viene aumentata solo per persone che hanno, rispettivamente avevano, diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione contro gli infortuni ma non per chi riceve un assegno per grandi invalidi dell'AVS (consid. 3).
Per gli assicurati che hanno un'eccedenza di reddito, questa può essere computata sulle spese di malattia e d'invalidità riconosciute, ossia su quelle ridotte in funzione di un eventuale importo massimo di diritto cantonale ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 a 5 LPC (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 14 cpv. 4, 5 e 6 LPC, art. 14 cpv. 3 a 5