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Regesto

Liberazione di fondi dall'assoggettamento alla LSPA (art. 1, 4, 84 segg. LSPA; art. 1 dell'ordinanza sullo sdebitamento di poderi agricoli).
1. È fondata sul diritto federale la decisione dell'autorità cantonale di ricorso, pronunciata sulla questione se un immobile debba essere assoggettato alla legge sullo sdebitamento di poderi agricoli, e se tale assoggettamento debba essere mantenuto o revocato. Contro le decisioni delle autorità cantonali di ricorso emanate in applicazione degli art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LSPA è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (consid. 1a).
2. Elemento caratteristico di un fondo agricolo ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza sullo sdebitamento di poderi agricoli è la sua appartenenza a un'azienda agricola (consid. 2b). Tale appartenenza va valutata secondo criteri obiettivi, ove occorra facendo capo a ipotesi. Per giustificare la revoca dell'assoggettamento possono essere considerati rilevanti solo i mutamenti di circostanze economiche ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LSPA che - indipendentemente dalle disposizioni prese dal proprietario - fanno venire meno il carattere agricolo di un fondo (consid. 3b).

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Referenzen

Artikel: art. 4 cpv. 1 LSPA