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Regesto

Art. 8 e Allegato II ALC; art. 94 del regolamento n. 1408/71; art. 118 del regolamento n. 574/72; art. 153a LAVS; art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962: Diritto ad un'indennità forfetaria.
Né l'art. 94 del regolamento n. 1408/71, né l'art. 118 del regolamento n. 574/72 regolano la questione del diritto applicabile a una domanda di indennità forfetaria formulata in luogo della rendita di vecchiaia AVS nell'ipotesi in cui l'ALC è entrato in vigore successivamente al compimento dell'età che dà diritto a una simile prestazione ma comunque precedentemente all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa (consid. 4). In assenza di una tale normativa, la soluzione è da cercare nel diritto interno (consid. 5). Dal momento che, in applicazione della giurisprudenza in materia del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 127 V 467 consid. 1), lo stato di fatto (il compimento del 65° anno di età) che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si è realizzato in concreto prima del 1° giugno 2002, la domanda di liquidazione forfetaria avrebbe dovuto essere trattata e ammessa in virtù dell'art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (consid. 5 e 6).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 127 V 467

Artikel: art. 94 del, art. 118 del, Art. 8 e Allegato II ALC, art. 153a LAVS