Regesto
Pubblicitŕ del registro fondiario (art. 970 CC e 105 RRF).
L'imprenditore o l'artigiano che intende far iscrivere nel registro fondiario un'ipoteca legale secondo l'art 837 cpv. 1 CC ha un interesse legittimo a consultare il foglio della particella in questione e, pertanto, a ottenere estratti del medesimo anche senza rendere verosimile la probabilitŕ di una minaccia concreta e attuale sul credito oggetto del pegno.
Inhalt
Ganzes Dokument
Regeste:
deutsch
französisch
italienisch
Referenzen
Artikel: art. 970 CC, art 837 cpv. 1 CC