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Regesto

Potere d'esame dell'ufficiale del Registro fondiario.
1. L'ufficiale del Registro fondiario non è tenuto, in linea di principio, ad esaminare la capacità di discernimento del richiedente. Fintantoché colui che nel Registro fondiario figura titolare del diritto di disporre non sia colpito da una decisione formale dell'autorità competente limitativa dell'esercizio dei suoi diritti civili, dev'essere dato seguito ad una richiesta presentata sotto gli altri aspetti regolarmente (consid. 2).
2. Per procedere alla cancellazione di un diritto reale, basta la dichiarazione scritta di chi è legittimato in virtù dell'iscrizione. Non occorre che sia fornita la prova del titolo giuridico della richiesta di cancellazione (consid. 3).