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Regesto

Art. 2 cpv. 1, art. 23 e 24 cpv. 1 LPP; art. 1 cpv. 1 lett. d OPP 2: Carattere vincolante per l'istituto di previdenza della valutazione dell'invalidità effettuata dagli organi dell'assicurazione invalidità.
Per stabilire se la valutazione dell'invalidità effettuata dagli organi dell'assicurazione invalidità risulti manifestamente insostenibile e, come tale, non vincolante per l'istituto di previdenza, occorre fondarsi sugli atti di cui disponevano gli organi dell'assicurazione invalidità al momento della loro decisione.
Fatti o mezzi di prova addotti posteriormente e di cui l'amministrazione non doveva tener conto d'ufficio, sono rilevanti soltanto nella misura in cui l'ufficio AI dovrebbe prenderli in considerazione nel quadro di una revisione processuale.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 23 e 24 cpv. 1 LPP