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Regesto

Art. 12 cpv. 1, art. 29 e 93 n. 2 LCS, art. 57 cpv. 1 e 4 ONCS, art. 22 cpv. 3, art. 23 cpv. 1 lett. c, art. 24 OAV, art. 85 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali, del 27 agosto 1969 (OCE).
Anche chi è autorizzato a munire di targhe professionali di commerciante veicoli controllati o non controllati, in virtù di una licenza di circolazione collettiva, deve, salvo eccezioni ben determinate, rispettare le prescrizioni vigenti in materia di costruzione e di equipaggiamento dei veicoli.
È considerata corsa di prova, durante la quale il veicolo non deve, a titolo eccezionale, essere conforme a tutte le prescrizioni, solo la corsa necessaria per accertare un difetto o per verificarne l'eliminazione.

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Referenzen

Artikel: art. 24 OAV