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Regesto

Art. 4bis e 49 LBCR, art. 21 RBCR; dovere d'informazione della banca in caso di rischi importanti (rischio per mancata diversificazione).
Anche qualora l'interdipendenza risulti da una maggioranza di voti, le persone e le società così legate vanno considerate come un ente unico ai sensi dell'art. 21 cpv. 5 RBCR, nella versione in vigore sino alla fine del 1995 (consid. 2b/aa).
La banca responsabile può dedurre dagli impegni scoperti di un cliente la sottopartecipazione di un'altra banca all'operazione di credito solo qualora quest'ultima abbia effettivamente e incondizionatamente assunto il rischio in proporzione alla sua partecipazione (consid. 2b/bb).
Violazione negligente del dovere d'informazione ammessa a carico di un direttore di banca che non ha verificato la ripartizione dei rischi in occasione di uno scambio di garanzie (consid. 2d).

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Referenzen

Artikel: Art. 4bis e 49 LBCR