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Regesto

Art. 4 cpv. 2 e art. 61 segg. (in particolare art. 61 cpv. 3 e art. 63) LDFR: nella misura in cui valgano quali coltivatori diretti, anche le persone giuridiche possono acquistare e alienare aziende agricole. Ogni alienazione di parti di una persona giuridica che detiene un'azienda agricola sottostà all'autorizzazione prevista dall'art. 61 segg. LDFR.
Campo d'applicazione della LDFR per le persone giuridiche (consid. 3).
Se, insieme ad un'azienda agricola, viene trasferito ad una società anonima anche un terreno edificabile, che ha per sé solo molto più valore di tutta l'azienda agricola restante nel suo complesso, alla società non può venire rifiutata l'autorizzazione d'acquisto in ragione di una semplice possibilità teorica di un'eventuale futura elusione della legge. L'autorizzazione deve al contrario essere accordata, vincolandola al rispetto di condizioni. Se, in un secondo tempo, l'acquirente vende parzialmente o totalmente le sue azioni, vale però: ogni trasferimento di parti di una società che detiene un'azienda agricola equivale economicamente a un trasferimento parziale di proprietà della stessa e sottostà in ogni caso, indipendentemente dall'art. 4 cpv. 2 LDFR, all'obbligo di autorizzazione e alla corrispondente procedura secondo l'art. 61 segg. LDFR. In questo modo, le condizioni previste dall'art. 63 LDFR e gli obiettivi legali che sottendono allo stesso possono continuare ad essere rispettati (consid. 4 e 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 4 cpv. 2 LDFR, art. 63 LDFR