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Regesto

Art. 26 e 34 LPP; 24 e 27 OPP 2; art. 71 cpv. 1 LCA: Coordinazione delle prestazioni LPP in caso di invalidità con quelle di un'assicurazione collettiva contro la perdita di salario in caso di malattia.
- Una disposizione statutaria dell'istituto di previdenza che prevede, a determinate condizioni, la possibilità di ridurre le prestazioni in caso di concorrenza con prestazioni del datore di lavoro, rispettivamente di un'assicurazione malattia o infortuni, per le quali il datore di lavoro partecipa al pagamento dei premi, esplica effetto solo nell'ambito della previdenza professionale più estesa.
- Se, nell'ambito della previdenza professionale più estesa, l'assicurazione privata, le cui prestazioni concorrono con quelle dell'istituto di previdenza, configura una assicurazione contro i danni e le sue condizioni generali prevedono parimenti la possibilità di ridurre le proprie prestazioni in ragione dell'obbligo prestativo dell'istituto di previdenza, conviene applicare per analogia l'art. 71 cpv. 1 LCA al fine di impedire una lacuna di indennizzazione come pure una sovrassicurazione.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 71 cpv. 1 LCA, Art. 26 e 34 LPP, ; 24 e 27 OPP 2