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Regesto

Art. 6 cpv. 2 LAMal; art. 5 PA. Una decisione di affiliazione d'ufficio resa dall'organo cantonale di controllo dell'assicurazione malattia in virtù dell'art. 6 cpv. 2 LAMal è impugnabile, in ultima istanza, mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.
Art. 6 cpv. 2 e art. 7 LAMal.
- La procedura di affiliazione d'ufficio di cui all'art. 6 cpv. 2 LAMal può soltanto concernere le persone che soggiacciono all'obbligo di assicurazione e che non si sono assicurate oppure non sono state assicurate dal loro rappresentante legale in tempo utile.
- La procedura di cambiamento di assicuratore non può comportare in alcun caso un'interruzione, anche solo momentanea, della protezione assicurativa.
- Rapporto tra l'art. 6 cpv. 2 e l'art. 7 LAMal. L'organo di controllo dell'assicurazione malattia non può affiliare d'ufficio a un assicuratore i candidati all'assicurazione che quest'ultimo rifiuta di accettare (in casu: i richiedenti d'asilo assistiti soggiornanti nel Canton Ginevra) se questi sono già assicurati presso un'altra cassa malati.
Art. 156 cpv. 2 OG; art. 6 LAMal. Di principio non si possono esigere spese giudiziarie dall'organo di controllo dell'assicurazione malattia.

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