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Regesto

Art. 85 lett. a OG; iniziativa popolare; unità della forma e della materia; scissione, invalidazione parziale.
L'iniziativa volta segnatamente a iscrivere nella costituzione cantonale norme contenute in diverse leggi, modificandole su taluni punti, non viola l'esigenza di unità della forma (consid. 2). In considerazione della diversità degli scopi perseguiti (ampliamento dei diritti politici e rafforzamento della protezione dei locatari) e delle disposizioni messe in atto, essa lede per contro il principio di unità della materia (consid. 3). Se la lunghezza e la complessità del testo proposto ostano a una scissione (consid. 4), la parte dell'iniziativa che prevede il referendum obbligatorio per la modifica delle leggi di protezione dei locatari costituisce il nucleo essenziale dell'atto promosso dagli iniziativisti; essa è di per sé valida e può quindi essere sottoposta al popolo (consid. 5).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 85 lett. a OG