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Regesto

Art. 46 OG e art. 97 cpv. 1 OG combinati con l'art. 5 cpv. 1 PA; art. 977 CC e art. 98 RRF; rettificazione del registro fondiario.
La rettificazione del registro fondiario giusta gli art. 977 CC e 98 RRF non è una vertenza di natura civile (art. 46 OG), ma bensì amministrativa (art. 97 cpv. 1 OG combinato con l'art. 5 cpv. 1 PA). Una decisione cantonale di ultima istanza non può pertanto essere impugnata al Tribunale federale con ricorso per riforma, ma bensì con ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).
Nell'ambito del procedimento di rettificazione regolato dagli art. 977 CC e 98 RRF possono essere corretti solamente gli errori di tipo amministrativo che riguardano i proprietari fondiari direttamente interessati dall'iscrizione inesatta. Per contro, una rettificazione amministrativa è sempre esclusa quando, successivamente all'iscrizione erronea nel registro fondiario, la proprietà del fondo è passata a un terzo (consid. 2).

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