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Regesto

Art. 117 e 125 CP; obbligo incombente alle funivie di montagna e alle imprese di risalita meccanica di assicurare la sicurezza della circolazione.
Il dovere incombente ai responsabili di garantire la sicurezza non č lo stesso per le piste e i loro bordi, da un canto, e per le superficie contigue, dall'altro (precisazione della giurisprudenza). Sulle superficie contigue, gli sciatori devono essere protetti dal pericolo mediante un'inequivoca segnaletica che garantisca loro la conoscenza del percorso delle piste ufficiali sicure (consid. 3). Requisiti per tale segnaletica ove esistano "piste selvagge" esposte al pericolo di valanghe (consid. 3d e 5). Test effettuato per accertare il pericolo di valanghe, considerato nel caso concreto come misura insufficiente (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 117 e 125 CP