Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 163 e 176 CC.
La prestazione per il mantenimento della famiglia fornita dal coniuge che si dedica al governo della casa e alla cura della prole deve ritenersi equivalente, nel vecchio come nel nuovo diritto matrimoniale, al contributo pecuniario dell'altro coniuge. Anche dopo la separazione i coniugi hanno il diritto di mantenere il tenore di vita precedente. Se, una volta dedotto dal reddito globale dei coniugi il minimo vitale di entrambi, rimane un'eccedenza, questa dev'essere divisa per principio in ragione di metŕ ciascuno. Un riparto nella misura di due terzi a favore del marito e un terzo a favore della moglie č, senza motivo particolare, arbitrario.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 163 e 176 CC