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Regesto

Art. 31 cpv. 3 lett. c, art. 95 cpv. 1 e 4 LADI: Restituzione dell'indennità per lavoro ridotto versata a torto ad un membro del consiglio di amministrazione di una SA attivo nella ditta; perenzione.
- Riesame della decisione cresciuta in giudicato con la quale la prestazione è stata accordata.
- Il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI comincia a decorrere nel momento in cui la cassa disoccupazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione. Visto l'effetto di pubblicità del registro di commercio, dal quale risulta la qualità di membro del consiglio di amministrazione, la cassa disoccupazione deve sin dall'inizio lasciarsi opporre l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione, circostanza che esclude il diritto all'indennità per lavoro ridotto. Per l'inizio della decorrenza del termine non è necessaria l'esistenza di un secondo motivo ai sensi della sentenza in DTF 110 V 306 seg. consid. 2b.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 110 V 306

Artikel: art. 95 cpv. 1 e 4 LADI, art. 95 cpv. 4 LADI