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Regesto

Art. 8 lett. b Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale, cifra 2 Protocollo finale all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione (entrato in vigore il 1o luglio 1973). I cittadini italiani sono considerati iscritti alle assicurazioni italiane ai sensi dell'art. 8 lett. b Convenzione se sono versati contributi volontari (cifra 2 lett. a del Protocollo) prima del verificarsi dell'evento assicurabile giusta il diritto svizzero o se sono accreditati - sempre per il momento della verifica del rischio - periodi assimilati (cifra 2 lett. b del Protocollo), che devono essere comprovati prima della resa della decisione amministrativa (precisazione della giurisprudenza; consid. 2a).
Art. 9 Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione (entrato in vigore il 1o febbraio 1982). L'assimilazione del frontaliere italiano all'assicurato secondo la legislazione svizzera in virtù di questa norma è possibile soltanto nei casi in cui il rischio d'invalidità assicurabile giusta il diritto svizzero si verifica dopo il 31 gennaio 1982. Negato a questa disposizione l'effetto della retroattività impropria. (Consid. 2b.)

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