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Regesto

Art. 21 cpv. 1 LAI, art. 2 cpv. 2 OMAI, cifra 10.05* allegato OMAI.
Trasformazione di veicoli a motore determinata dall'invalidità - assunzione delle spese di trasformazione; modificazione e precisazione della giurisprudenza (DTF 106 V 217 consid. 4) secondo cui un cambiamento anticipato - e oggettivamente necessario - di un veicolo avvenuto il più presto un anno prima del decorso sessennale, dà diritto a un'indennità pro rata temporis (consid. 4):
- Il presupposto della durata di uso di cinque anni almeno è abbandonato, di modo che il diritto al rimborso delle spese (pro rata temporis) può essere riconosciuto in ogni tempo prima del decorso di sei anni dopo l'ultima trasformazione.
- Il termine di sei anni è mantenuto in quanto riferito a veicoli nuovi, mentre si applica in modo differenziato per veicoli d'occasione. Quando l'assicurazione per l'invalidità ha già preso a carico le spese di trasformazione di un veicolo d'occasione acquistato dall'assicurato, essa deve farlo di nuovo se il cambiamento del veicolo ha luogo, al più presto, decorso un termine di tre anni (dopo l'ultima trasformazione) e se, in quel momento, il veicolo ha almeno sei anni (dopo la prima messa in circolazione). Se queste condizioni non sono adempiute, la necessità oggettiva di un cambiamento deve essere stabilita e si opera una deduzione pro rata temporis.

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Referenzen

BGE: 106 V 217

Artikel: Art. 21 cpv. 1 LAI, art. 2 cpv. 2 OMAI