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Regesto

Possibilità per il condannato e l'internato di essere occupato fuori dello stabilimento. Num. 3 cpv. 2 degli art. 37, 39 e 42 CP.
1. I condannati e gli internati possono, in applicazione dei num. 3 cpv. 2 degli art. 37 e 42 CP, essere occupati fuori dello stabilimento in un lavoro assegnato dall'autorità cantonale (semilibertà) o assunto da essi medesimi (semicarcerazione). Invece, l'arrestato (art. 39 num. 3 cpv. 2 CP) può usufruire di tale misura solo a condizione che il lavoro gli venga assegnato dall'autorità (consid. 1).
2. Gli art. 374 e 383 CP fanno obbligo ai cantoni di promulgare le disposizioni regolamentari relative alla semilibertà e alla semicarcerazione, senza attendere le norme completive, la cui promulgazione spetta al Consiglio federale in virtù dell'art. 397 bis cpv. 1 lett. f CP (consid. 2).
3. Anche in regime di semilibertà, l'autorità può tener conto delle proposte del condannato, ma deve stipulare il contratto di lavoro per conto del Cantone (consid. 3).
4. Presupposti per la concessione della semilibertà (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 37, 39 e 42 CP, art. 374 e 383 CP