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Regesto

Espropriazione materiale, restrizioni della prevedibile futura utilizzazione di un immobile; art. 26 cpv. 2 Cost., art. 5 cpv. 2 e art. 15 LPT.
Portata della necessità di allestire previamente in una zona edificabile ("zona con obbligo pianificatorio") un piano di quartiere (consid. 2.3).
Secondo la giurisprudenza in materia di espropriazione materiale, la prevedibile utilizzazione futura dell'immobile, che al momento dell'entrata in vigore della restrizione deve apparire molto probabile in un prossimo futuro, dev'essere valutata, segnatamente, sulla base di criteri giuridici. Non si può ammettere che, ogni volta che il diritto cantonale prescrive l'espletamento di una procedura complementare prima del rilascio della licenza edilizia (per esempio l'esigenza di un piano di quartiere, della pianificazione di un elemento della rete d'urbanizzazione), si tratti, di massima, di un aspetto giuridico che esclude la concessione di un'indennità, poiché occorre piuttosto tener conto della vera portata di questa necessità sulla base del diritto cantonale, come pure delle circostanze concrete (consid. 2.4). Esame, da questo profilo, della normativa comunale e della legislazione cantonale neocastellana (consid. 2.5).

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Referenzen

Artikel: art. 26 cpv. 2 Cost., art. 5 cpv. 2 e art. 15 LPT