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Regesto

Art. 4 Cost.; libertà d'espressione e di riunione.
L'autorità competente non può vietare una riunione soltanto a causa delle idee che vi saranno espresse (conferma della giurisprudenza). Essa deve peraltro tenerne conto ove tra il contenuto intellettuale della riunione e i disordini paventati sussista una stretta correlazione, tale da accrescere il pericolo di una lesione dell'ordine pubblico (consid. 3).
Il fatto che la stessa manifestazione aveva dato luogo, l'anno precedente, a numerose infrazioni alla legge sugli stupefacenti, obbligava l'autorità incaricata di salvaguardare l'ordine pubblico a vietare l'organizzazione di una nuova "Festa della Canapa indiana" (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.