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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT, 22ter Cost. Espropriazione materiale. Decorrenza degli interessi sulla pretesa fatta valere dai proprietari colpiti.
1. a) Il diritto federale non stabilisce regole generali di procedura per l'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 LPT; in virtù della garanzia della proprietà, i Cantoni sono però astretti a prevedere una procedura giudiziaria per consentire all'interessato di far valere le proprie pretese. Ossequio di tale precetto nella legislazione ticinese (consid. 2b).
b) Il Giudice cantonale che, nel giudicare su pretese per espropriazione materiale, deve applicare la massima dell'ufficialità e non è legato alle conclusioni delle parti, è nondimeno tenuto in principio a rispettare i limiti dell'oggetto della controversia; eccezione a tale principio, quando le nuove questioni stanno in intima connessione con il tema della lite e sussiste un'unitarietà della fattispecie. Simile nesso poteva esser riconosciuto senz'arbitrio nella fattispecie (consid. 2d).
2. Nozione di espropriazione materiale (conferma della giurisprudenza).
Esistenza di un'espropriazione materiale negata: nel caso di un piano che si limita a introdurre indici di sfruttamento - prima inesistenti - del 0,75, rispettivamente dello 0,99; nel caso di misure soprassessorie o di blocco di durata limitata (tre, rispettivamente due anni) (consid. 3a-d). Espropriazione materiale per contro riconosciuta per l'inserzione di un fondo edilizio in una zona per attrezzature pubbliche (consid. 3e).
3. Nascita della pretesa per espropriazione materiale e sua valutazione al momento dell'entrata in vigore del provvedimento che la determina. Validità di tale principio tanto nei casi in cui la misura che costituisce espropriazione materiale realizza compiutamente il suo fine, quanto nei casi in cui essa costituisce la premessa di una successiva espropriazione formale del fondo. Il principio generale per cui nell'espropriazione formale non debbonsi considerare ai fini della valutazione gli effetti favorevoli o sfavorevoli dell'opera dell'espropriante, non si applica quando il provvedimento preparatorio implica già di per sé stesso un'espropriazione materiale e fa nascere una pretesa indipendente di indennità per tale titolo. Facoltà dei Cantoni di introdurre termini più brevi di quelli stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale per la prescrizione o perenzione di pretese per espropriazione materiale e di apprezzare l'opportunità di tali provvedimenti (consid. 3e).
4. Decorrenza dell'interesse compensatorio sull'indennità per espropriazione materiale: attinente alla nozione di indennità piena (art. 22ter Cost., art. 5 cpv. 2 LPT), questa questione è esaminata liberamente dal Tribunale federale. Ragioni per le quali l'obbligo di corrispondere interessi non può esser fatto decorrere automaticamente dalla nascita della pretesa; necessità di un'interpellazione da parte dell'avente diritto; esigenze da porre ad una simile richiesta. L'ente pubblico non può negare la corrisponsione di un interesse compensatorio allorquando non possono per esso sussistere dubbi circa la volontà del proprietario di chiedere immediato risarcimento. Decorso dell'interesse ammesso in casu dall'entrata in vigore del vincolo (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 5 cpv. 2 LPT, art. 22ter Cost.