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Regesto

Posta degli imputati in detenzione preventiva.
1. Non contrasta con l'art. 4 CF che la posta degli imputati in detenzione preventiva sia controllata più rigorosamente di quella dei detenuti che espiano una pena (consid. I d).
2. Non comporta una lesione inammissibile della libertà personale il fatto d'obbligare l'imputato in detenzione preventiva a riservare le sue informazioni non soggette a censura al magistrato inquirente e al proprio avvocato (consid. I f).
3. Le limitazioni della libertà personale risultanti dal particolare rapporto di forza creatosi, per effetto dell'incarcerazione, tra il detenuto e lo Stato non necessitano una base legale espressa, nella misura in cui esse non eccedano le esigenze inerenti a tale rapporto e siano giustificate da ragioni objettive (consid. III a).
4. Se una limitazione qualitativa del diritto di corrispondere non viola di per sè la costituzione, non può dirsi lo stesso per quanto concerne il divieto di corrispondere con una determinata categoria di destinatari e in particolare con i mezzi di comunicazione di massa (consid. III b).