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Regesto

Infortuni della circolazione di ciclisti in servizio militare.
1. La responsabilità della Confederazione è retta dall'art. 27 OM, non dalla LCStr., rispettivamente dal CO (consid. 1).
2. Danni dovuti alla perdita di sostegno in caso di decesso:
a) del marito (consid. 2);
b) del padre che aiuta il figlio nei lavori agricoli (consid. 3).
3. Riparazione morale in caso di perdita del marito o del padre:
a) esclusione secondo l'art. 27 OM nel suo attuale tenore (consid. 4);
b) presupposti in caso d'applicazione della legge sulla responsabilità. Colpa del milite (consid. 5);
c) presupposti in caso di responsabilità secondo il riveduto art. 27 cpv. 1 OM (RU 1968, p. ...). Apprezzamento delle circostanze speciali (consid. 6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 27 OM, art. 27 cpv. 1 OM