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Regesto

Pubblicitŕ del registro fondiario.
1. Č legittimato a consultare il registro fondiario chi vi abbia un interesse rilevante. Determinante č al riguardo la funzione del registro fondiario quale mezzo per rendere noti i diritti reali relativi ai fondi (consid. 3).
2. Né il fatto che possa essere semplicemente ipotizzato un pericolo per gli interessi economici dei lavoratori, né la ricerca del motivo che induce il datore di lavoro a un determinato comportamento sono sufficienti a dar luogo al diritto stabilito dall'art. 970 cpv. 2 CC (consid. 3-5).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 970 cpv. 2 CC