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Regesto

Delimitazione tra appropriazione indebita e truffa (art. 140, 148 CP).
È punibile ai sensi dell'art. 140 CP chi disponga illecitamente di una cosa altrui su cui ha un potere di fatto in virtù dell'accordo con il proprietario che gliel'ha affidata. Ove esista una situazione di fiducia tra il proprietario e l'agente, ma questi, per essere in grado di disporre illecitamente della cosa, ricorra ad un inganno astuto perché il potere fattuale conferitogli non è all'uopo sufficiente, si è in presenza di una truffa ed è applicabile esclusivamente l'art. 148 CP. Applicazione di tale norma al caso di un funzionario di banca che s'è appropriato illecitamente di valori di un cliente dei quali non poteva disporre da solo.

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Referenzen

Artikel: art. 140, 148 CP, art. 140 CP