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Regesto

Art. 712h CC; ripartizione delle spese e degli oneri comuni.
1. L'art. 712h cpv. 3 CC è diritto imperativo (conferma della giurisprudenza; consid. 5b).
2. Ove due edifici tra di loro collegati formino un'unità e un comproprietario possieda nell'uno due appartamenti e quattro uffici e nell'altro locali destinati a cantina, svago e archivio, deve ritenersi che il rinnovo del tetto del secondo edificio serva anche a tale comproprietario. Questi è quindi tenuto a contribuire alle spese per il rinnovo in proporzione del valore dell'insieme delle sue quote (art. 712h cpv. 1 e 2 n. 1 CC). Non si applica in siffatto caso l'art. 712h cpv. 3 CC (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 712h cpv. 3 CC, Art. 712h CC, art. 712h cpv. 1 e 2 n. 1 CC