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Regesto

Competenza del presidente della Commissione federale di stima, anticipata immissione in possesso (art. 76 LEspr).
Le controversie relative alle convenzioni concluse dopo che sia stata aperta la procedura di espropriazione sono di diritto pubblico e non vanno quindi decise dal giudice civile, bensì da quello amministrativo (consid. 2). L'autorità competente a decidere sulle opposizioni statuisce sulla natura, l'estensione e il contenuto dei diritti da espropriare. Al presidente della Commissione federale di stima non incombe quindi di decidere nella procedura di anticipata immissione in possesso né in altra sede in quale misura e in quale forma la proprietà della costruzione sotterranea effettuata sotto il suolo pubblico dall'espropriante debba essere a questi trasferita (consid. 3). L'estensione dell'anticipata immissione in possesso va determinata, quando siano adempiute le condizioni di cui all'art. 76 LEspr, secondo i piani dell'espropriazione e dell'opera, cioè, in caso di espropriazione per costruzioni ferroviarie, secondo la decisione di approvazione dei piani (consid. 4).
Il presidente della Commissione federale di stima non è neppure competente a decidere, nella procedura d'anticipata immissione in possesso, sulle esigenze della costruzione ferroviaria e sulla necessità d'istituire servizi accessori; conformemente all'art. 40 cpv. 1 lett. b e g della legge sulle ferrovie, tali contestazioni sono giudicate dall'autorità di vigilanza (consid. 5).

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Artikel: art. 76 LEspr