Regesto
Art. 122 n. 2 CP: Lesioni personali gravi con esito mortale.
L'autore delle lesioni personali che ha previsto l'eventualità del decesso (questione di fatto) agisce con negligenza consapevole; se non ha previsto tale eventualità, ma, usando delle precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali, doveva sapere che i suoi atti potevano comportare la morte della vittima, egli ha dato prova d'imprevidenza colpevole (negligenza inconsapevole).
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Referenzen
Artikel: Art. 122 n. 2 CP