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Regesto

Art. 69 LAI, 84 cpv. 1 LAVS e 22 cpv. 1 PA.
- Chi si allontana dal suo recapito mentre è pendente una procedura deve prendere le misure appropriate affinché le comunicazioni dell'autorità gli possano essere notificate (conferma della giurisprudenza). Non è tenuto a prendere dette disposizioni che chi si deve aspettare con certa verosimiglianza un'intimazione durante il periodo di assenza (precisazione della giurisprudenza del TFA nel senso della DTF 101 Ia 7).
- L'ordine attribuito all'ufficio postale di trattenere la corrispondenza non costituisce misura adeguata nel senso citato. In questo caso l'intimazione non si reputa avvenuta, in senso giuridico, al momento del ritiro effettivo dell'invio.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 101 IA 7

Artikel: Art. 69 LAI