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Regesto

Concordato intercantonale sull'arbitrato. Compensazione; sospensione del procedimento.
1. Alla decisione di sospensione ai sensi dell'art. 29 CIA non è applicabile l'art. 87 OG (consid. 2).
2. Assimilabile a una decisione sulla competenza, la decisione di sospensione, fondata sull'art. 29 CIA, è impugnabile con ricorso per nullità ai sensi degli art. 9 e 36 lett. b (consid. 3).
3. L'art. 29 CIA va interpretato in modo restrittivo: è conforme al senso e allo scopo di tale disposizione che il tribunale arbitrale non sospenda il procedimento prima di avere esaminato se le condizioni della compensazione siano adempiute (consid. 4c) e, inoltre, che esso sospenda il suo giudizio solo fino a concorrenza dell'importo di cui è fatta valere la compensazione, per proseguire nel frattempo l'istruzione della domanda principale (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 87 OG