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Regesto

Art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP: Alibi prodotto immediatamente quale motivo di scarcerazione.
1. Ove l'arrestato a fini estradizionali chieda la propria scarcerazione dopo decorso il termine per impugnare l'ordine di arresto e fondi la propria domanda su di un alibi, questo dev'essere prodotto insieme con la domanda di scarcerazione all'Ufficio federale di polizia; una sua produzione in sede di reclamo contro il diniego della scarcerazione sarebbe tardiva (consid. 3).
2. Non incombe alle autorità svizzere di fare o di far fare indagini circa la credibilità dei testimoni del preteso alibi; se non possono essere esclusi dubbi al proposito, l'alibi non è prodotto immediatamente ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP