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Regesto

Art. 93 cpv. 1 CP. Modificazione di una misura.
1. L'"autorità giudicante" (v. al riguardo consid. 2b) può modificare una misura ordinata nel quadro del diritto penale dei fanciulli e degli adolescenti non solo finché l'adolescente sia ancora "minore" al punto di vista penale, ma anche sino all'età massima indicata nell'art. 94 n. 5 CP (consid. 2a).
2. In caso di modificazione di una misura, l'autorità giudicante è vincolata soltanto dalle disposizioni legali applicabili alla nuova misura; per il resto, essa decide secondo il proprio apprezzamento (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 93 cpv. 1 CP, art. 94 n. 5 CP