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Regesto

Annullamento per errore e dolo di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio, approvata dal giudice. Obbligo d'informazione delle parti nella procedura di divorzio (art. 24 e 28 CO). Diritto applicabile per quanto concerne l'obbligo d'informazione (art. 61 LDIP).
1. Ove il diritto processuale cantonale preveda che una transazione giudiziale sia impugnabile per vizio del consenso solo mediante il rimedio giuridico della revisione, la decisione con cui la domanda è respinta per mancanza di un siffatto vizio costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG, soggetta come tale a ricorso per riforma (consid. 1).
2. Condizioni alle quali può essere annullata per errore una transazione giudiziale (consid. 3-5).
- Anche un errore dovuto a negligenza comporta, in linea di principio, l'annullabilità. Tuttavia, se al momento in cui è conclusa la transazione, una parte non si preoccupa di chiarire una questione particolare, pur essendosi questa posta manifestamente, la controparte può dedurne che tale punto è privo d'importanza per la parte che non l'ha sollevata (consid. 3b).
- L'errore può altresì consistere nel fatto che una parte ritenga come futuro e pertanto incerto un evento che in realtà già s'è prodotto. Non basta invece che un'evoluzione futura sia avvenuta poi in modo diverso da quello che s'era immaginato al momento della conclusione della transazione la parte che adduce l'errore (consid. 4b).
3. Nella procedura di divorzio ognuno dei coniugi è tenuto a informare spontaneamente l'altro sul proprio reddito e sulla propria sostanza, nella misura in cui ciò sia necessario all'altro coniuge per far valere i suoi diritti e in cui l'informazione non possa essere ottenuta altrimenti. In vista della conclusione di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio, la violazione di tale obbligo può costituire dolo ai sensi dell'art. 28 CO (consid. 5).
4. Questo obbligo d'informazione sgorga direttamente dal diritto di divorzio e concerne le parti di una procedura di divorzio svizzera, indipendentemente dal diritto a cui soggiacciono gli effetti generali del matrimonio e il regime matrimoniale dei beni (consid. 5a).
5. Rilevanza della questione relativa alla possibilità di vendita di una partecipazione a un'impresa, ai fini della stima di tale partecipazione nella liquidazione del regime matrimoniale dei beni (consid. 4a).

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Referenzen

Artikel: art. 24 e 28 CO, art. 61 LDIP, art. 48 cpv. 1 OG