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Regesto

Estradizione di una persona condannata con sentenza contumaciale nello Stato richiedente; principio della buona fede; requisito della doppia incriminazione; diritto di ottenere la revoca del giudizio contumaciale e salvaguardia dei diritti della difesa; art. 6 CEDU, art. 2 CEEstr e 3 del secondo Protocollo addizionale alla CEEstr.
1. La persona, che è oggetto di una domanda d'estradizione, può prevalersi dell'applicazione del principio della buona fede fra gli Stati nella misura in cui questa regola generale del diritto delle genti ha anche lo scopo di proteggere i singoli individui. Nel caso concreto, non è ravvisabile una violazione di tale principio (consid. 2).
2. Motivazione della domanda di estradizione (consid. 3); doppia incriminazione (consid. 4).
3. Una persona condannata in contumacia nello Stato richiedente deve poter ottenere la riapertura del procedimento, conformemente alle esigenze dell'art. 6 CEDU (consid. 5a e b).
4. In virtù dell'art. 3 del Titolo III del secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, applicabile alle relazioni fra la Svizzera e l'Italia, la Svizzera può rifiutare l'estradizione se la procedura che ha condotto alla sentenza contumaciale nello Stato richiedente non ha rispettato le garanzie minime della difesa. Essa può altresì, come nel caso di specie, accordare l'estradizione alla condizione che lo Stato richiedente offra sufficienti garanzie per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo procedimento che salvaguardi i diritti della difesa (consid. 5c e d).

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Referenzen

Artikel: art. 6 CEDU, art. 2 CEEstr, art. 3 del